Rilevanza penale dell’affievolita capacità di intendere e di volere

Reati contro il patrimonio – Circonvenzione di persone incapaci – Stato d’infermità o deficienza psichica - Nozione (c.p., art. 643)
Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 643 c.p. è sufficiente che il soggetto passivo, senza sconfinare nel caso patologico, versi in uno stato di minorazione o deficienza della sfera intellettiva e volitiva ovvero di menomazione del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte dell’agente e da escludere la capacità del circonvenuto ad avere cura dei propri interessi, nonché da privarlo del normale discernimento e potere critico e volitivo, così da essere indotto a compiere atti che una persona di media capacità critica non si sarebbe determinata a fare. (M. Sart.)

Risponde del delitto di circonvenzione di persone incapaci il direttore di una casa di riposo per anziani che, abusando dello stato di deficienza senile di un suo ospite, lo abbia indotto ad acquistare un’immobile, facendosi intestare la nuda proprietà.
Questo, in sintesi, l’interessante principio di diritto affermato dalla sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 6/7/2006.
Gli elementi costitutivi del delitto di circonvenzione di persone incapaci. Il reato in questione punisce la condotta di “colui che, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza d’una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso”.
Esso postula, dunque, la sussistenza di una condizione di infermità o deficienza psichica del soggetto passivo del reato riconoscibile con certezza “ab externo”; l’abuso da parte del soggetto agente di tale particolare stato; l’induzione della persona al compimento di un atto produttivo di un qualsiasi effetto giuridico tale da poter arrecare danno a lei o ad altri e, quanto all’elemento psicologico, la conoscenza da parte del soggetto attivo dello stato di infermità o deficienza psichica della persona offesa nonché il fine di procurare un profitto a sé o ad altri (Trib. Ancona, 20/3/1996, Barbaresi).
Scopo dell’incriminazione è quello di proteggere lo stato di minorazione psichica di determinate persone da ogni forma di sfruttamento subdolo.
Soggetto passivo possono essere i minori, gli interdetti e gli inabilitati, gli infermi ed i minorati psichici anche se non interdetti o inabilitati. Per quanto riguarda, poi, la minore età deve farsi riferimento alle leggi civili vigenti in materia.
Per infermità o deficienza psichica deve intendersi lo stato di quelle persone che siano affette da una significativa forma di minorazione della sfera intellettiva  e volitiva, anche se non mancanti completamente della capacità di intendere o di volere.
La condotta tipica consiste nell’abusare dello stato di minorazione del soggetto passivo e nell’indurre quest’ultimo a compiere un atto che comporti, per lui o per altri, un effetto dannoso. Tra l’abuso e l’induzione deve esserci un rapporto di causalità immediata (C. App. Catania, sez. III, 26/1/2005).
Abusare significa approfittare  delle condizioni di minorata difesa di una delle persone indicate dalla norma, mentre la condotta di induzione è costituita da qualsiasi attività di suggestione, pressione morale, spinta o persuasione e dall’uso di qualsiasi mezzo idoneo ad ottenere un consenso che il soggetto passivo non avrebbe prestato se le sue condizioni fossero state normali.
La prova dell’induzione non deve necessariamente essere raggiunta attraverso episodi specifici, ben potendo essere anche indiretta, indiziaria e presunta, cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e l’incontestabile pregiudizio da essi derivato (Cass. Pen. Sez. III, 15/10/2004, n. 48302).
Per quanto riguarda, poi, l’elemento soggettivo la fattispecie prevede un’ipotesi di dolo specifico, costituito dalla coscienza e volontà di abusare dello stato di incapacità del soggetto passivo e dal fine di procurare, a sé o ad altri, un profitto.
Per la dottrina e la giurisprudenza prevalenti il reato si consuma nel momento e nel luogo  in cui la vittima pone in essere l’atto avente effetti giuridici dannosi. Peraltro, la nozione di atto comprende oltre ai documenti, qualunque dichiarazione o fatto materiale suscettivo di produrre un effetto giuridico (Antolisei “Manuale di diritto penale” – Parte speciale I, Giuffrè 1996).
Siccome la legge, all’aggettivo dannoso aggiunge l’inciso per lei o per altri, è indubbio che il pregiudizio può riguardare una persona diversa da quella circuita.
In particolare, il requisito dello stato d’infermità o deficienza psichica. La giurisprudenza ha precisato che in tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato d’infermità o deficienza psichica della persona offesa si sostanzia in tutte le forme, anche non morbose, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva ed affettiva, che rendano facile la suggestionabilità e diminuiscano i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie (da ultimo, Cass. Pen. sez. III, 27/1/2006, Di Gloria).
Tale condizione di incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato, la cui sussistenza deve risultare con assoluta certezza; ne consegue che, in mancanza, il reato va escluso e l’imputato assolto con formula ampia (Cass. Pen. Sez. II, 18/1/2005, Grosso; Cass. Pen. Sez. II, 24/4/1998, De Franciscis; Cass. Pen. Sez. II, 11/6/1992, Frandino).
La vecchiaia non integra di per sè uno stato di deficienza psichica, occorrendo accertare caso per caso se il soggetto,  a causa dell’età avanzata, sia affetto da indebolimento mentale o da altre alterazioni psichiche, tali da renderlo un minorato psichico.
Analogamente, debbono considerarsi di regola irrilevanti le forme depressive e le manifestazioni di tipo emozionale collegate all’età fisiologica avanzata, nonché le mere anormalità o anomalie del carattere o del temperamento o le generiche e non significativamente marcate forme di debolezza o di indebolimento dello spirito.
Si pone il problema di stabilire quali caratteristiche debba presentare la menomazione del soggetto passivo per assumere rilevanza ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 643 c.p.
In sostanza, la minorazione deve essere tale che, se non vi fosse stata, l’atto pregiudizievole non sarebbe stato posto in essere dal circonvenuto.
La sentenza in dettaglio. La vicenda trae origine dalla denuncia sporta da una donna, coniuge separata della persona offesa, la quale affermava che l’ex marito novantenne, trasferitosi in seguito alla separazione presso la Casa di riposo per anziani gestita dall’imputato, aveva acquistato un appartamento riservandosene il solo usufrutto ed intestando la nuda proprietà  al direttore della predetta casa di riposo.
La denunciante evidenziava l’assenza di plausibili motivi giustificanti l’atto di disposizione patrimoniale e la sua conseguente natura pregiudizievole per l’ex coniuge, atteso che costui continuava ad essere ospite, regolarmente pagante la retta mensile, della casa di riposo, senza essersi mai trasferito nella nuova abitazione, ipotizzando così in ragione dello stato di deficienza senile del marito, l’intervenuta circonvenzione da parte del direttore, unico soggetto a trarre profitto da tale atto di acquisto.
Nel corso della lunga e complessa istruttoria dibattimentale veniva escusso un medico geriatra, nominato perito dal G.I.P. in sede di incidente probatorio, il quale con riferimento allo stato d’infermità o deficienza psichica dichiarava di aver diagnosticato alla persona offesa una “sindrome involutiva cerebrale senile di grado medio-elevato”, precisando che tale sintomatologia sarebbe stata apprezzata da chiunque, in quanto le risposte fornite dal periziato apparivano assolutamente incongrue, assurde, insensate e contraddittorie.
Quanto, poi, ai requisiti della condotta il Tribunale ha ritenuto provata l’esistenza dell’induzione da parte dell’imputato, il quale aveva se non suggerito di adottare, quanto meno rafforzato la decisione di acquistare l’immobile, abusando della sua autorevole posizione rivestita all’interno della casa di riposo, ed approfittando della possibilità di intrattenere stretti e quotidiani rapporti con l’anziano ospite.
E piu’ specificamente, sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale, il Giudice Monocratico ha affermato come sotto tale profilo sia sufficiente l’impiego da parte dell’agente di qualsiasi attività di eccitamento o stimolo e quindi l’uso di qualsiasi mezzo idoneo per persuadere o anche semplicemente per rafforzare  nel soggetto passivo una decisione pregiudizievole, quand’anche dal medesimo già adottata, impedendo così l’insorgere di una contraria volontà a tale decisione, senza che sia necessario che la proposta al compimento dell’atto provenga dal colpevole (Cass. Pen. Sez. VI, 29/10/1996, Bullaro).
Il Tribunale ha chiarito, altresì, che nel reato di circonvenzione di persone incapaci la prova dell’induzione è di norma indiretta e presuntiva, in quanto la suggestione nei confronti del soggetto passivo può concretarsi in fatti psicologici di pressione morale e di persuasione, per loro natura dissimulabili o comunque non individuabili obiettivamente, e pertanto desumibili da elementi indiziari, oltre che dall’intrinseca natura pregiudizievole dell’atto.
Sul punto, deve evidenziarsi come l’imputato avesse quotidianamente a disposizione il soggetto passivo, presente nella casa di riposo, esercitando su di lui l’autorità che gli derivava dalla posizione di titolare della struttura medesima, potendosi avvalere di ciò per usare particolari attenzioni alla sua persona, ben al di là dei doveri allo stesso imposti dalla qualifica rivestita e dal rapporto contrattuale instaurato.
E non può sottacersi la circostanza che la stessa natura dell’atto, compiuto dalla persona offesa senza plausibili motivi - avendo essa a suo tempo scelto di soggiornare presso la casa di riposo, ed avendo proseguito a farlo nonostante l’acquisto della nuova abitazione - ed il conseguente incontestabile pregiudizio derivato da esso alla parte lesa,  postulando l’assoluta inutilità di detta compravendita, comprovino l’intervenuta induzione posta in essere dall’imputato, il quale fu l’unico soggetto a trarne vantaggio, divenendo nudo proprietario dell’immobile.
Per quanto riguarda, poi, l’elemento psicologico dalle risultanze dell’istruttoria dibattimentale era emersa la possibilità per chiunque, ed in particolar modo per il direttore che con la persona offesa intratteneva un rapporto quotidiano fatto di attenzioni e premure particolari, seppure non dotato della competenza specialistica dei geriatri, di avvedersi dello stato di minorazione psichica in cui quest’ultima versava.
Debbono, pertanto, condividersi le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Roma nel dichiarare la penale responsabilità dell’imputato con una sentenza che si apprezza per il rigore giuridico, la profondità dell’indagine e la motivazione articolata.
Alcune applicazioni giurisprudenziali dell’art. 643 c.p. Sembra opportuno, a questo punto, segnalare alcuni casi particolari di applicazione dell’art. 643 c.p.
In una vicenda pressappoco analoga a quella in commento è stata condannata per il reato di circonvenzione di incapaci un’infermiera che, approfittando dello stato di deficienza psichica di una sua assistita, a lei ben noto e percepibile da chiunque, affetta da epatopatia cronica comportante momenti di scarsa lucidità e stati di torpore, l’aveva indotta a redigere un testamento in proprio favore, cagionando così un ingiusto danno patrimoniale agli eredi (Trib. Milano, 5/6/1997, Ambrosanio).
In un’altra decisione, partendo dalla considerazione che l’art. 643 c.p. è un reato di pericolo, per cui non occorre che l’effetto dannoso consegua all’atto indotto come sua conseguenza giuridica immediata e che, quindi, è sufficiente che l’atto sia idoneo ad ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l’ha posto in essere o per altri,  è stato ritenuto sussistente il delitto in esame nel caso in cui una persona in stato di deficienza psichica era stata nominata amministratore di una società commerciale ed indotta a sottoscrivere in tale qualità numerosi assegni di rilevante importo e documenti vari (Cass. Pen. Sez. II, 13/4/2000, Russo; Trib. Bologna, 25/5/1995, Totaro).
Un altro caso che si segnala per la sua peculiarità riguarda la ritenuta sussistenza dell’art. 643 c.p. nella condotta di un soggetto che, abusando dello stato di deficienza psichica transitoria di una persona che aveva in cura quale psicanalista, in stato di nevrosi da transfert determinato dal suddetto trattamento, aveva indotto il paziente a compiere un atto giuridico per lui dannoso, costituito dalla concessione di una fideiussione solidale sino alla concorrenza dell’importo di alcune centinaia di milioni, al fine di procurare un ingiusto profitto alla società in cui il terapeuta rivestiva la carica di presidente (Trib. Roma, Sez. III, 21/12/1994).  
Quanto alla ipotizzabilità del tentativo, sono stati ritenuti responsabili di concorso in tentata circonvenzione il presidente e lo psicanalista appartenenti ad un’associazione per aver tentato di indurre una paziente in analisi ad acquistare una quota di società del gruppo, abusando del suo stato di deficienza psichica (Trib. Milano, 17/7/1986, Verdiglione).
Da ultimo, si osserva che ai fini dell’integrazione della fattispecie delittuosa non si richiede la verificazione di un danno patrimoniale, poiché la legge parla soltanto di “atto che importi qualsiasi effetto giuridico dannoso”. Pertanto, è stata ritenuta  sussistente la condotta di circonvenzione nel caso di un sedicente regista che, presentatosi in casa di una ragazza quindicenne in assenza dei genitori, allo scopo di eseguire dei provini di un film musicale, l’abbia convinta gradualmente mediante promesse e allettamenti a farsi ritrarre nuda in più pose e riprese filmate (Trib. Lecce, 13/5/1991, Marra).

Avv. Massimo Sartorio d'Analista

 
 
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