Eccessiva durata dei processi
Dopo un lustro di attività la competenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a decidere sull'irragionevole durata dei giudizi civili e penali passa alla magistratura interna, in forza della L. 89/2001 recante "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 c.p.c.". A seguito dell'entrata in vigore della suddetta "legge Pinto", pertanto, nel caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, gli interessati possono proporre domanda di accertamento e di condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - nei confronti del Ministro della Giustizia per quanto attiene i processi rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario - dinanzi al giudice nazionale, individuato nella Corte d'Appello, che deciderà applicando la procedura camerale, con decreto immediatamente esecutivo, impugnabile in Cassazione. Per quanto riguarda il risarcimento del danno patrimoniale, grava sul ricorrente fornire la prova del danno emergente e del lucro cessante, conseguenti all'ingiustificata lentezza del processo, mentre il risarcimento dei danni morali non può esaurirsi in un mero simulacro, dovendo invece rapportarsi alla consistenza del diritto violato. La Corte d'Appello competente viene individuata in base alla rotazione prevista dalla tabella allegata alla L. 420/1998, per cui - ad esempio - nel caso di giudizio celebrato nel distretto della Corte d'Appello di Napoli l'eventuale irragionevole durata del processo dovrà essere valutata dalla Corte d'Appello di Roma.
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